diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6474 del 18/03/2026 (Rv. 677529-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Sussistenza - Sanatoria ex tunc - Limiti.
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677529-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a causa della nullità della sua notifica, la cui rinnovazione comporti la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)