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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13151 del 25/05/2017 (Rv. 644405 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali – Mancata opposizione ex artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196/2003 – Successivo giudizio risarcitorio per lesione del diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali – Efficacia di giudicato del detto provvedimento – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644405-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che abbia accertato l’illegittimità della raccolta e della diffusione di determinati dati personali e che non sia stato opposto ai sensi degli artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. “codice della privacy”), mai può acquistare un'efficacia (equiparabile a quella) di cosa giudicata nel separato giudizio che l’interessato abbia successivamente instaurato, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente provocatigli dalla lesione del diritto alla riservatezza ed alla protezione di quei dati, atteso che la natura amministrativa dell’organo e del relativo procedimento non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella assicurata dal giudice nel processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)