diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 432 del 21/02/1970 Ud. (dep. 15/04/1970) Rv. 114464 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE -REATO ESCLUSIVAMENTE MILITARE - NOZIONE - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE -INSUBORDINAZIONE - CON MINACCIA E FURTO MILITARE -NON SONO REATI ESCLUSIVAMENTE MILITARI.*
Stato
decisa il 1970-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114464-01

REATI MILITARI - IN GENERE -REATO ESCLUSIVAMENTE MILITARE - NOZIONE - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE -INSUBORDINAZIONE - CON MINACCIA E FURTO MILITARE -NON SONO REATI ESCLUSIVAMENTE MILITARI.*

La definizione autentica del reato esclusivamente militare e contenuta nell'art 37 cod pen mil pace, secondo il quale e tale 'il reato costituito da un fatto che, nei suoi elementi costitutivi, non e, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comuné. L'insubordinazione con minaccia (art 189 cod pen mil pace) ed il furto militare (art 230 stesso codice), per i numerosi elementi materiali costitutivi che hanno in comune con i reati di oltraggio e di furto previsti dal codice penale comune, non sono reati esclusivamente militari, anche se debbono essere considerati oggettivamente militari ai sensi della prima parte del menzionato art 37.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 230 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)