Sez. 1, Sentenza n. 5190 del 29/11/1977 (Rv. 388825 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - MANCATA OD ERRONEA INDICAZIONE DELL'ORGANO O UFFICIO AVENTE LA RAPPRESENTANZA DI UNA PERSONA GIURIDICA O DELLA PERSONA FISICA TITOLARE - NULLITA DEL RICORSO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - MANCATA OD ERRONEA INDICAZIONE DELL'ORGANO O UFFICIO AVENTE LA RAPPRESENTANZA DI UNA PERSONA GIURIDICA O DELLA PERSONA FISICA TITOLARE - NULLITA DEL RICORSO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'indicazione delle parti nel ricorso per Cassazione, prescritta dall'art 366 n 1 cod proc civ, puo risultare dal riferimento alla sentenza impugnata, ovvero puo essere contenuta nel ricorso stesso. In quest'ultimo caso, qualora la parte sia una persona giuridica, pubblica o privata, la mancata o erronea indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza, o della persona fisica che ne e titolare, non determina nullita del ricorso se l'ente sia individuabile senza alcuna incertezza. (Conf 3361/72, mass n 361195).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)