Sez. 3, Sentenza n. 6062 del 16/11/1981 (Rv. 416851 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - OMISSIONE DELLE GENERALITÀ DELLA PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA RICORRENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - OMISSIONE DELLE GENERALITÀ DELLA PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA RICORRENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di ricorso per Cassazione proposto da una persona giuridica, non incide sull'osservanza dell'art. 366 n. 1 cod. proc. civ. l'omissione delle generalità della persona fisica titolare dell'organo dotato del potere di rappresentanza dell'ente, se di questo sia indicata esattamente la denominazione sociale, sicché non possa sorgere alcuna incertezza sull'identità della parte ricorrente. (V 3967/80, mass n 407868; (V 5190/77, mass n 388825; (V 426/77, mass n 383973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)