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Sez. T, Ordinanza n. 14071 del 27/05/2025 (Rv. 675395-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti - Estinzione ex art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022 - Successivo diniego della definizione finanziaria - Revocazione - Motivi.
Stato
decisa il 2025-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675395-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'art. 1, commi 197 e ss., della l. n. 197 del 2022, è inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dall'amministrazione, avverso la dichiarazione di estinzione del processo per dedurre un vizio di legittimità di tale provvedimento anziché il sopravvenuto diniego della definizione, in quanto l'art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022 prevede un'ipotesi tipica di revocazione.

Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 198 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 201 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)