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Sez. 4, Sentenza n. 13013 del 05/10/1999 Ud. (dep. 12/11/1999) Rv. 215177 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Provvedimento che concede una provvisionale alla parte civile - Definizione del processo con patteggiamento - Sorte della provvisionale - Perdita di efficacia - Ragioni: mancanza di una decisione che affermi la responsabilità dell'imputato.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215177-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

Nel caso che nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l'azione penale viene definita con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essendo seguita da una decisione di affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)