Sez. L, Sentenza n. 17386 del 17/11/2003 (Rv. 568234 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ | Sanzione di cui all'art 40 comma secondo d.p.r. 488 del 1968 - Natura - Sanzione civile - Esclusione - Sanzione amministrativa - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ
La sanzione, prevista dall'art. 40 comma secondo del d.P.R. n. 488 del 1968 come modificato dall'art. 87 d.lgs. 507 del 1999, a carico del datore di lavoro il quale ometta le trattenute di cui agli artt. 21 e 23 dello stesso decreto nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Inps, non può configurarsi come sanzione civile, non essendo accessoria ad alcun credito principale rimasto inadempiuto, ma è una sanzione amministrativa, non a caso prevista con l'indicazione soltanto del massimo, relativa alla violazione di un dovere posto dalla legge, sanzionato con una pena pecuniaria destinata ad alimentare uno specifico fondo, conformemente a quanto disposto per la generalità delle sanzioni amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva conseguentemente ritenuto il mancato rispetto, da parte dell'Inps, dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, avendo omesso di contestare tempestivamente al trasgressore l'accertamento dell'infrazione, con la conseguente estinzione dell'obbligazione)
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)