diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5574 del 06/03/2009 (Rv. 607753 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Omessa dichiarazione, da parte del pensionato nei confronti del datore di lavoro, della fruizione di trattamento pensionistico - Conseguenze - Ritenuta da parte dell'ente previdenziale ex art. 40 del d.P.R. n. 488 del 1968 - Natura giuridica - Sanzione amministrativa - Omessa dichiarazione da parte di pensionato dipendente dell'INPS - Applicabilità della sanzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607753-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

Il diritto dell'I.N.P.S. di effettuare, a carico del pensionato che abbia prestato lavoro subordinato, e che abbia omesso di dichiarare tale sua qualità al datore di lavoro - il quale non ha conseguentemente potuto effettuare le trattenute dovute ai sensi, nella misura e con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - una ritenuta, sulla pensione di vecchiaia o di invalidità da questi goduta, pari al doppio delle trattenute suddette, trova il suo fondamento nella speciale disciplina dettata dall'art. 40, quarto comma, del citato decreto, in base alla quale tale ritenuta costituisce non già ripetizione di indebito ma una sanzione amministrativa pecuniaria, e siffatto diritto non è escluso ove, avendo il pensionato prestato lavoro alle dipendenze dello stesso I.N.P.S., quest'ultimo avrebbe potuto rilevare direttamente la parziale incumulabilità di pensione e retribuzione del proprio dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 40, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)