diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1630 del 17/04/1996 Cc. (dep. 29/05/1996) Rv. 205276 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Questioni preliminari - Eccezioni riguardanti la costituzione di parte civile - Proponibilità successivamente al termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205276-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere

Dal combinato disposto degli artt. 446, primo comma, e 492, primo comma, cod. proc. pen., discende che anche nel procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti le questioni preliminari devono essere proposte e decise, ai sensi dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti; ne deriva che, intervenuta la sentenza di patteggiamento, è precluso all'imputato formulare eccezioni o doglianze in ordine alla costituzione della parte civile, la cui estromissione avrebbe dovuto chiedere prima di ricorrere alla procedura prevista dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)