Sez. 6, Sentenza n. 2815 del 21/01/1999 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 213473 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna dell'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile - Elemento rientrante nel negozio plurilaterale - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
Con la sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti il giudice condanna, altresì, l'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che si sia eventualmente costituita in giudizio, salvo che non reputi discrezionalmente di doverne operare la compensazione. Ne consegue che la pronuncia delle statuizioni contenute nella sentenza ex articolo 444 cod. proc. pen. in favore della parte civile, deve essersi necessariamente rappresentata ed accettata da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza o vi abbia aderito, venendo quindi a far parte, anche sotto tale profilo, dei termini del negozio plurilaterale di natura processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)