Sez. L, Sentenza n. 3482 del 21/07/1989 (Rv. 463474 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - DECISIVITÀ DEL DOCUMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - DECISIVITÀ DEL DOCUMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., non va intesa nel senso che esso abbia la forza diretta ed automatica di creare un'antitesi insuperabile fra ciò che fu deciso e ciò che, con la sua acquisizione, appare logico decidere, né implica che esso fornisca una prova piena ed esclusiva, potendosi dare ingresso alla domanda di revocazione ove venga riconosciuto che, per il valore della prova fornita dal nuovo documento, il punto della decisione possa venire radicalmente mutato. L'apprezzamento dell'efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell'istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice del merito e pertanto è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da sufficiente e coerente motivazione. (V 2299/84, mass n 434444; (V 517/77, mass n 384073; (V 4266/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)