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Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 14/04/1984 (Rv. 434444 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE - LIMITI - LOCAZIONE CON CORRISPETTIVO INFERIORE DI UN TERZO AL GIUSTO PREZZO - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434444-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE - LIMITI - LOCAZIONE CON CORRISPETTIVO INFERIORE DI UN TERZO AL GIUSTO PREZZO - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'art. 2923 cod. civ., nel disciplinare il regime delle locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione forzata, prevede - fra le ipotesi eccezionali in cui l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione, benché di data anteriore al pignoramento - la locazione con corrispettivo inferiore di un terzo al giusto prezzo, indicando un dato in ordine al quale l'apprezzamento del giudice del merito si sottrae al Sindacato di legittimità se sorretto da congrua motivazione ed immune da errori di diritto. (nella specie, la S.C. ha reputato corretta la motivazione del giudice del merito il quale, con riferimento al momento della stipulazione della locazione ha ravvisato, l'esiguità del canone liberamente pattuito senza limitazioni scaturenti da precedenti rapporti locativi o da vincoli legali).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)