Sez. 2, Ordinanza n. 28526 del 28/10/2025 (Rv. 676934-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Danni sopravvenuti - Conseguenti al medesimo fatto e riconosciuti con pronuncia definitiva - Pretesa in autonomo giudizio - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")
I danni sopravvenuti conseguenti al medesimo fatto dedotto in un primo giudizio costituiscono incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute in quella sede, sicché se in tale giudizio è intervenuta sentenza definitiva essi non possono essere pretesi con autonoma iniziativa giudiziaria, in quanto coperti dal giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna ad ulteriori interessi passivi del mutuo e spese condominiali relativi all'immobile compravenduto, oggetto di precedente pronuncia di risoluzione e risarcimento dei danni da inadempimento, affermando che il danneggiato avrebbe dovuto coltivare la pretesa nel primo giudizio, in cui il Tribunale - con pronuncia non impugnata - aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dopo l'intervento delle preclusioni istruttorie).
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)