Sez. 3, Ordinanza n. 4410 del 19/02/2025 (Rv. 673768-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Danni sopravvenuti - "Medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio" - Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, a fronte dell'originaria domanda volta alla condanna all'eliminazione delle cause di infiltrazioni e al risarcimento dei danni ad esse conseguenti, ha ritenuto tardiva la domanda, proposta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di risarcimento di ulteriori danni, derivanti dal recesso del conduttore dal rapporto di locazione, nonostante nascesse dalla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio).
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)