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Sez. 1, Sentenza n. 5761 del 03/10/1983 (Rv. 430636 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - PER POSSESSO DI STATO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 269 COD. CIV. NEL TESTO FISSATO DALL'ART. 113 DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - ELEMENTI DEDUCIBILI DAL POSSESSO DI STATO DI FIGLIO NATURALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430636-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - PER POSSESSO DI STATO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 269 COD. CIV. NEL TESTO FISSATO DALL'ART. 113 DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - ELEMENTI DEDUCIBILI DAL POSSESSO DI STATO DI FIGLIO NATURALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Poiché la prova della paternità o maternità naturale, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., nel testo fissato dall'art. 113 della legge 19 maggio 1975 n. 151, può essere fornita con ogni mezzo, e, quindi, anche per presunzioni, deve ritenersi consentito al giudice del merito di fondare il proprio convincimento pure su elementi deducibili dal possesso di stato di figlio naturale (ancorché questo non sia più contemplato dalla citata norma, dopo le modifiche introdotte dalla predetta legge, come una delle tassative ipotesi di esperibilità della relativa Azione), a condizione che tali elementi siano oggetto di adeguato vaglio critico in correlazione con ogni altro dato acquisito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)