Sez. 6 - , Sentenza n. 22524 del 01/07/2020 Cc. (dep. 27/07/2020) Rv. 279564 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Proroga - Motivazione - Minore specificità - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui, in relazione a reato di corruzione, la Corte ha escluso la carenza motivazionale dei decreti di proroga, anche alla stregua dell'intervenuta modifica, per effetto del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, della disciplina delle intercettazioni in relazione a tale delitto, cui si applica l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, lì dove richiede non "gravi", bensì "sufficienti" indizi di reità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 6, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)