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Sez. 3, Sentenza n. 2778 del 03/09/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 214791 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Motivazione per "relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Provvedimento di proroga - Contenuto - Minore specificità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214791-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

È legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche, che sia motivato "per relationem" rispetto alle richieste del pubblico ministero o alle informazioni della polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio ma, nel richiamarsi agli argomenti adottati dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti. La motivazione dei decreti di proroga può, invece, essere ispirata anche a criteri di minore specificità per cui può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del Pubblico ministero, dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)