Sez. 1, Sentenza n. 9557 del 13/08/1992 (Rv. 478546 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Omessa notificazione nel termine prescritto - Obbligazione di pagare la somma dovuta - Estinzione - Limitazione al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica - Conseguenze in caso di pluralità di soggetti obbligati in solido.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione
Ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica, per cui, nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la responsabilità può essere fatta valere nei confronti degli altri obbligati, ancorché non siano gli autori materiali dell'infrazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)