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Sez. L, Sentenza n. 9830 del 26/07/2000 (Rv. 538840 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Omessa notificazione, nel termine prescritto, nei confronti di più soggetti - Obbligazione di pagare la somma dovuta - Estinzione - Limitazione al soggetto destinatario della notificazione non eseguita.
Stato
decisa il 2000-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538840-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1881, n. 689 -secondo cui: "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto"- l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)