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Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024 (Rv. 672141-02)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Responsabilità professionale dell’avvocato - Omessa proposizione di domanda giudiziale - Giudizio prognostico sulla relativa accoglibilità - Valutazione delle peculiarità del processo non potutosi celebrare - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672141-02

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI

La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un avvocato per non aver fatto sottoscrivere al cliente un ricorso volto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., sul presupposto che l'intervenuta assoluzione nel merito dello stesso dalle incolpazioni per le quali era stato recluso rendesse probabile l'esito positivo del giudizio).

Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)