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Sez. 1, Sentenza n. 2564 del 23/05/1978 (Rv. 391910 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - CREDITO NON AMMESSO AL PASSIVO PER MANCANZA DI RICHIESTA O PER RIGETTO DI QUEST'ULTIMA - OPPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391910-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - CREDITO NON AMMESSO AL PASSIVO PER MANCANZA DI RICHIESTA O PER RIGETTO DI QUEST'ULTIMA - OPPONIBILITA.*

Il convenuto in giudizio ordinario, promosso dal curatore del fallimento per ottenere il pagamento di somma dovuta al fallito, puo opporre in compensazione il credito a sua volta vantato verso il fallito, ai sensi e nei limiti di cui all'art 56 del RD 16 marzo 1942 n 267, anche qualora di tale credito non abbia chiesto preventivamente l'ammissione al passivo (non rinvenendosi nella legge fallimentare una deroga alla disciplina dettata dagli artt 34 e 35 cod proc civ), e pure nel caso in cui detta ammissione sia stata chiesta e respinta con provvedimento del giudice delegato, trattandosi di provvedimento che spiega effetti preclusivi nel solo ambito della procedura fallimentare. (V 3021/76, mass n 381795; (V 1816/72, mass n 358813).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)