Sez. 3, Sentenza n. 8818 del 09/10/1996 (Rv. 500005 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Contratto preliminare di compravendita - Consegna dell'immobile al promittente acquirente - Danni arrecati dalla cosa - Esecuzione anticipata dell'obbligazione di consegna - Responsabilità esclusiva del promittente acquirente - Consegna non definitiva per esigenze temporanee - Responsabilità esclusiva del proprietario.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In materia di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, nella ipotesi in cui la cosa, oggetto di un contratto preliminare di compravendita, sia stata consegnata al promittente acquirente prima della stipulazione del contratto definitivo, la qualità di custode ai fini della individuazione del responsabile del danno ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. spetterà esclusivamente a quest'ultimo, ogni qual volta la consegna è avvenuta in esecuzione anticipata della obbligazione del venditore di cui all'art. 1476 cod. civ.; mentre il dovere di custodia continuerà a far capo al proprietario, e a lui soltanto, se la consegna non ha avuto il carattere della definitività, ovvero è stata effettuata per consentire la soddisfazione di esigenze particolari e temporanee del promittente acquirente, non essendosi "consumato" l'obbligo della consegna nascente dal contratto definitivo di compravendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)