Sez. U, Sentenza n. 12019 del 11/11/1991 (Rv. 474580 - 01)
Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia | Immobile locato - Danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati - Responsabilità in via esclusiva del proprietario - Sussistenza - Danni arrecati da altre parti ed accessori del bene locato - Responsabilità esclusiva del conduttore - Configurabilità.
Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia
Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come cornicioni, tetti, tubature idriche), su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo). Con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri (come i servizi dell'appartamento, ovvero, in riferimento alla specie, le piante di un giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 cod. civ., grava soltanto sul conduttore medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)