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Sez. 3, Sentenza n. 30918 del 11/05/2018 Ud. (dep. 09/07/2018) Rv. 273732 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Nomina medico competente - Omissione - Reato previsto dall'art. 55 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Natura permanente e di pericolo astratto - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273732-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

La violazione dell'obbligo di nominare il medico competente, previsto dall'art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8, e sanzionato dall'art. 55, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., costitutisce un reato permanente e di pericolo astratto per cui la condotta illecita si protrae sino all'adempimento dell'obbligo senza la necessità che ne derivi un danno alla salute o alla sicurezza del lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)