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Sez. 3, Sentenza n. 15206 del 22/03/2012 Ud. (dep. 20/04/2012) Rv. 252383 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Amministrazioni pubbliche - Ente locale - Datore di lavoro - Attribuzione della relativa qualifica - Omissione - Conseguenze - Responsabilità dell'organo di direzione politica - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252383-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Il sindaco di un comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all'art. 2, comma primo, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, 81, se procede all'individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro. (Fattispecie in tema di riconosciuta responsabilità del Sindaco che non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione né il medico competente per la sorveglianza sanitaria, né gli addetti al pronto soccorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)