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Sez. L, Sentenza n. 928 del 26/01/1993 (Rv. 480447 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - Attività del datore di lavoro | Rilevanza ex art. 2070, primo comma, cod. civ. - Limiti - Contratti collettivi di diritto comune - Esclusione - Conseguenza - Rapporto regolato da contratto collettivo di un settore estraneo a quello dell'attività del datore di lavoro - Applicazione di un contratto collettivo diverso stipulato da sindacato diverso da quello del datore di lavoro - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480447-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - Attività del datore di lavoro

Il principio dettato dall'art. 2070, primo comma cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) opera nell'attuale ordinamento solo per il contratto collettivo ritenuto obbligatorio per legge, e non già nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore che si assume non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per affiliazione sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come parametro per la determinazione della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento previsto dal contratto collettivo applicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)