Sez. L, Sentenza n. 9630 del 21/07/2000 (Rv. 538668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto - Licenziamento - Condizioni - Giusta causa o giustificato motivo - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Il recesso dal rapporto di apprendistato può avvenire o per giusta causa o per giustificato motivo ex art. 3 della legge n.604 del 1966, consistente in un notevole inadempimento del lavoratore ai suoi obblighi contrattuali (cosiddetto giustificato motivo soggettivo) oppure in ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa (cosiddetto giustificato motivo oggettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)