Sez. 2 - , Sentenza n. 28853 del 19/10/2021 (Rv. 662571 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Servitù costituita anteriormente al pignoramento del fondo servente - Estinzione per confusione successiva alla trascrizione del pignoramento - Reviviscenza della servitù per effetto della vendita coattiva del fondo servente – Sussistenza – Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
La servitù costituita anteriormente al pignoramento del fondo servente ed estintasi per confusione successiva alla trascrizione di detto pignoramento, per effetto dell'inopponibilità del titolo di acquisto del proprietario del fondo dominate nei confronti del creditore procedente, riprende efficacia nei confronti del terzo che abbia acquistato il fondo servente in sede coattiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2862 com. 2, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2643 com. 1 lett. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)