Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 12/04/2013 (Rv. 626019 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Pignoramento di immobile - Successivo acquisto da parte del terzo - Efficacia dell'atto verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti nel processo esecutivo - Esclusione - Legittimazione del terzo a proporre opposizione all'esecuzione - Insussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)