Sez. 2, Sentenza n. 22473 del 30/06/2026 (Rv. 679132-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato - Risoluzione - Nomina di curatore speciale - Omesso esercizio del relativo potere processuale - Rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado - Esclusione - Fondamento - Costituzione in appello del curatore speciale - Sanatoria del difetto di rappresentanza processuale - Sussistenza - Conseguenze - Decisione nel merito da parte del giudice di appello.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
Il comma 2 dell'art. 78 c.p.c. si riferisce ai casi in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il quale le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 354 c.p.c. (oltre a quelle di cui al precedente art. 353 c.p.c.), il giudice di appello, in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell'indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli.
Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)