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Sez. 3 - , Sentenza n. 6020 del 09/03/2017 (Rv. 643405 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato - Risoluzione – Nomina di curatore speciale – Omesso esercizio del relativo potere processuale – Rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado – Esclusione – Fondamento – Costituzione in appello del curatore speciale – Sanatoria del difetto di rappresentanza processuale – Sussistenza – Conseguenze – Decisione nel merito da parte del giudice di appello.
Stato
decisa il 2017-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643405-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE

Il comma 2 dell’art. 78 c.p.c. si riferisce ai casi in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all’esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il quale le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nei commi 1 e 2 dell’art. 354 c.p.c. (oltre a quelle di cui al precedente art. 353), il giudice di appello, in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell’indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli (attività, nella specie, esclusa dall'intervenuta costituzione del curatore speciale nel giudizio di gravame, fatta valere su istanza del rappresentato, produttiva di effetto sanante ai fini della rappresentanza processuale e dei poteri del curatore in ordine all'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)