Sez. 2, Sentenza n. 2109 del 10/04/1981 (Rv. 412829 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - ACCORDO TRA AVVOCATO E CLIENTE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN UNA DETERMINATA MISURA NELL'IPOTESI DI ESITO FAVOREVOLE DEL GIUDIZIO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - ACCORDO TRA AVVOCATO E CLIENTE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN UNA DETERMINATA MISURA NELL'IPOTESI DI ESITO FAVOREVOLE DEL GIUDIZIO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
La validita della convenzione tra avvocato e cliente in ordine alla liquidazione dei compensi a favore del primo ed a carico del secondo in ipotesi di esito positivo del giudizio va valutata alla luce della tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall'art 24 cost, da intendere come diritto del cittadino al pieno ripristino della sua sfera giuridica lesa senza che, per conseguire tale risultato, il medesimo debba subire alcun detrimento patrimoniale, sotto Forma di perdita totale o parziale del diritto azionato o del suo equivalente economico o, addirittura, di nocumento economico superiore a quello che il ricorso alla tutela giurisdizionale tendeva ad evitare. (nella specie, in cui il cliente si era impegnato a corrispondere all'avvocato il doppio dell'onorario massimo della tariffa forense ove la causa avesse avuto esito positivo, i giudici del merito avevano escluso un tale esito e quindi il diritto del professionista all'onorario convenuto in conseguenza dell'accoglimento della pretesa del cliente in misura non solo parziale, ma per un importo inferiore agli stessi onorari minimi gia corrisposti. Il supremo collegio ha ritenuto corretta la decisione, alla stregua del surriportato principio).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)