Sez. 2, Sentenza n. 7051 del 05/07/1990 (Rv. 468111 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - CONVENZIONE TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN MISURA SUPERIORE AL MASSIMO TARIFFARIO - VALIDITÀ - ACCERTAMENTO - ONERE PROBATORIO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - CONVENZIONE TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN MISURA SUPERIORE AL MASSIMO TARIFFARIO - VALIDITÀ - ACCERTAMENTO - ONERE PROBATORIO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
In tema di onorari di avvocato, deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario, essendo solo vietato di fissare un compenso inferiore al minimo previsto nelle tariffe; l'esistenza e la portata della convenzione derogatoria deve essere provata, secondo il fondamentale criterio stabilito nell'art. 2697 cod. civ., dalla parte che intende giovarsene, e l'indagine sulla sussistenza della convenzione e la Determinazione del suo contenuto si risolve in un tipico accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in Sede di legittimità se non per vizio di motivazione. (V 2109/81, mass n 412829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)