diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8391 del 27/07/1993 (Rv. 483336 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Indennità di buonuscita spettante ad un ex dipendente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Pretesa di interessi e rivalutazione per il ritardo nell'erogazione - Inclusione.
Stato
decisa il 1993-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483336-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

La controversia relativa all'indennità di buonuscita spettante ad un ex dipendente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, la cessazione del cui rapporto non sia oggetto di contestazione e si sia verificata prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato), resta devoluta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980 (ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 106 del 1981), alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale va affermata anche con riguardo alle pretese di corresponsione di interessi e rivalutazione, ove fondate sul mero ritardo nell'erogazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)