Sez. U, Sentenza n. 579 del 14/03/1961 (Rv. 240650 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI - FUNZIONE DISCIPLINARE - NATURA AMMINISTRATIVA - SUCCESSIVA ATTIVITA GIURISDIZIONALE - ESTREMI - PROFESSIONI SANITARIE MEDICI.*
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI - FUNZIONE DISCIPLINARE - NATURA AMMINISTRATIVA - SUCCESSIVA ATTIVITA GIURISDIZIONALE - ESTREMI - PROFESSIONI SANITARIE MEDICI.*
Il potere disciplinare del consiglio dell' ordine dei medici non si esercita attraverso un'attivita giurisdizionale. La funzione disciplinare ha natura amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo, che di questo e diretta emanazione, e nell'interno del gruppo, per violazione di interessi propri di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'Esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli; ed ha luogo mediante l'esame dello atto amministrativo, che ha posto termine al procedimento. Pertanto, non vi e doppio grado di giurisdizione disciplinare, ma un procedimento amministrativo, chiuso con un provvedimento, ed un processo in Sede d'impugnativa di questo, chiuso con sentenza. Ne l'Azione disciplinare si consuma con l'intervento della giurisdizione. A questa puo porre termine o il giudicato che accerti o neghi la esistenza degli addebiti o la responsabilita disciplinare; oppure, quando e possibile, la prescrizione dell'Azione disciplinare. Finche non si avveri l'una o l'altra ipotesi il potere disciplinare puo essere esercitato legittimamente dagli organi del gruppo, fino a quando non sia stato soddisfatto l'interesse pubblico tutelato da quel potere.*
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 233 art. 19, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)