Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 27/08/1999 (Rv. 529468 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Giudizi disciplinari - Procedimento - Carattere amministrativo e non giurisdizionale - Inizio del procedimento - Omessa comunicazione ai soggetti previsti dall'art. 49 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Nullità processuale - Esclusione - Illegittimità amministrativa - Configurabilità - Effetti.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici non si esercita attraverso un'attività giurisdizionale. La funzione disciplinare ha natura amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che di questo costituisce diretta emanazione, e nell'interno del gruppo, in relazione alla violazione di interessi propri di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli, ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. Pertanto, non vi è doppio grado di giurisdizione disciplinare, ma un procedimento amministrativo, chiuso con un provvedimento, ed un processo in sede di impugnativa di questo, definito con sentenza. Ne consegue che l'omessa comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo ad uno dei soggetti previsti dall'art. 49, primo comma, del Regolamento approvato con d.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221 (nella specie, il Ministro della sanità, che deve intendersi sostituito al Prefetto, originariamente previsto in detta norma, le cui competenze in materia di sanità sono venute meno, mentre sussiste la competenza dello Stato in relazione agli Ordini professionali), non comporta una nullità processuale, inerente alla necessaria integrità del contraddittorio tra le parti del processo, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)