Sez. 5, Sentenza n. 44107 del 11/05/2018 Ud. (dep. 04/10/2018) Rv. 274014 - 01
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - AZIONE DI RESPONSABILITÀ | Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Organi sociali - Procedimento di controllo ex art. 2409 cod. civ. - Applicabilità alla società a responsabilità limitata - Obbligo di vigilanza dei sindaci - Sussistenza
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La responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale di società a responsabilità limitata che abbiano omesso i dovuti controlli sull'operato degli amministratori, sussistendo anche in tale ipotesi il potere di segnalazione previsto dall'art. 2409 cod. civ., norma che disciplina in linea generale i poteri del collegio sindacale, ove esistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2408, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)