Sez. L, Sentenza n. 5495 del 04/06/1998 (Rv. 516076 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Incompatibilità del rapporto medico convenzionale con altra attività medica sancita dall'art. 48 legge n. 833 del 1984 - Deroghe a tale principio previste dall'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. n. 84 del 1984 - Immediata operatività - Esclusione - Accordi collettivi nazionali - Natura - Contrasto con legge dello Stato - Ammissibilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di incompatibilità del rapporto medico convenzionale con altre attività mediche, l'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, recepito con d.P.R. n. 884 del 1984, non può ritenersi immediatamente operativo nella parte in cui deroga al principio dell'incompatibilità "fino a che le U.S.L. non abbiano provveduto a garantire sia i mezzi atti ad assicurare la continuità terapeutica, sia, nell'ambito delle strutture pubbliche, l'esercizio professionale", atteso che, in mancanza di una regolamentazione dell'attività libero - professionale nelle strutture pubbliche, tale deroga avrebbe carattere assoluto, finendo per porre il suddetto art. 3 dell'accordo collettivo citato - che è norma di carattere regolamentare e come tale sottordinata alla legge - in inammissibile contrasto con il principio dell'incompatibilità sancito dall'art. 48 legge n. 833 del 1978.
Riferimenti normativi: DPR 16/10/1984 num. 844, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)