diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25093 del 08/10/2019 (Rv. 655409 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Imposta rimborsata al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo - Decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Non applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655409-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 15 dicembre 2011, causa C-427/10), il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)