Sez. U, Sentenza n. 2396 del 26/04/1979 (Rv. 398697 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - IGIENE E SANITA - ASSISTENZA MEDICO CHIRURGICA ED OSTETRICA - SANITARI - MEDICO CONDOTTO - LICENZIAMENTO - DOMANDA DI DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITA E DI CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CARATTERE INTERINALE DELLE MANSIONI AFFIDATE - IRRILEVANZA.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - IGIENE E SANITA - ASSISTENZA MEDICO CHIRURGICA ED OSTETRICA - SANITARI - MEDICO CONDOTTO - LICENZIAMENTO - DOMANDA DI DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITA E DI CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CARATTERE INTERINALE DELLE MANSIONI AFFIDATE - IRRILEVANZA.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla domanda con la quale un medico condotto deduca l'illegittimita del suo licenziamento e chieda la reintegrazione nel posto di lavoro, trattandosi di pretesa che trova titolo diretto ed immediato in un rapporto di pubblico impiego con il comune, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per il caso in cui le relative mansioni siano state affidate in via interinale, atteso che tale circostanza rileva sulla stabilita e durata di detto rapporto, ma non ne altera la natura pubblica. (V 3502/74, mass n 372020).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)