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Sez. U, Sentenza n. 3502 del 11/11/1974 (Rv. 372020 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - IMPIEGATI NON DI RUOLO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372020-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - IMPIEGATI NON DI RUOLO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - PERSISTENZA.*

Sono soggette alla giurisdizione amministrativa le controversie promosse da impiegati non di ruolo di enti pubblici minori, i quali non perdono lo status di pubblici dipendenti per il fatto che non sono inseriti nella pianta organica dell'ente e godono conseguentemente di una attenuata stabilita.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)