Sez. 2, Sentenza n. 585 del 05/04/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102374 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Perche la sentenza possa ritenersi viziata da travisamento del fatto debbono necessariamente concorrere le due condizioni seguenti; a) che il giudice abbia affermato un fatto manifestamente escluso dalle risultanze del processo o viceversa; b) che il travisamento riguardi un punto decisivo per il giudizio, nel senso che l'esclusione o l'affermazione del fatto, dal giudice affermato o, rispettivamente escluso, avrebbe portato a una decisione diversa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)