Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 24/03/1999 (Rv. 524487 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione di responsabilità promossa dai commissari contro gli amministratori ed i sindaci - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Tra le cause da trattarsi nel periodo feriale, l'art. 92, comma primo della legge 742/69 (norma di stretta interpretazione, contenente una elencazione del tutto tassativa) non ricomprende quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dai commissari dell'amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci dell'impresa sottoposta alla procedura disposta ex D.L. 26/79, attesa la non assimilabilità di tale azione a quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti. Nè a diversa soluzione può condurre la prospettazione di una intrinseca "urgenza" delle cause di responsabilità promosse ex artt. 2393, 2394 cod. civ., atteso che l'art. 92 citato prevede, ancora, che la dichiarazione di urgenza delle cause la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle parti sia, pur sempre, oggetto di valutazione (e di conseguente dichiarazione) da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente, ovvero del giudice istruttore o del collegio.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 3 com. 6, Legge Falliment. art. 206 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 206 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)