Sez. 2, Sentenza n. 9148 del 30/08/1999 (Rv. 529540 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Procedimenti sottratti alla sospensione ex art. 3 legge 742/1969 - Tassatività della prescrizione - Sussistenza - Interpretazione analogica - Ammissibilità - Esclusione - Sommarietà del rito o abbreviazione dei termini per comparire - Implicita dichiarazione di urgenza della causa - Configurabilità - Esclusione - Incidenza sulla sospensione dei termini - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, l'art. 3 legge n. 742 del 1969, nell'indicare i procedimenti ai quali non si applica il principio della sospensione, si pone come eccezione all'art. 1 della medesima legge e non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica; ne consegue che la sommarietà del rito e l'abbreviazione dei termini per comparire non sono elementi idonei a far ritenere urgente una procedura nel presupposto che la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, dovendo l'urgenza, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, esser dichiarata dal giudice.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)