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Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 08/03/1984 (Rv. 433707 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - PER LA CONSERVAZIONE DELLA SERVITÙ - ONERE A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433707-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - PER LA CONSERVAZIONE DELLA SERVITÙ - ONERE A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - LIMITI.*

Il titolare del fondo dominante deve eseguire a proprie cure e spese le opere necessarie per conservare la servitù, salvo che la situazione dei luoghi sia stata alterata da manomissioni con innovazioni compiute dal proprietario del fondo servente. (V 3534/83, mass n 428439).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)