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Sez. 2, Sentenza n. 3534 del 21/05/1983 (Rv. 428439 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - COMPIUTE DAL PROPRIETARIO DI DETTO FONDO - DISCIPLINA EX ART. 1069 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428439-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - COMPIUTE DAL PROPRIETARIO DI DETTO FONDO - DISCIPLINA EX ART. 1069 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

L'art. 1069 cod. civ., per il quale il proprietario del fondo dominante deve eseguire a proprie cure e spese le opere necessarie per conservare la servitù, non è applicabile al caso in cui la situazione dei luoghi sia stata alterata da manomissioni o innovazioni compiute dal proprietario del fondo servente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)