Sez. 2, Sentenza n. 3534 del 21/05/1983 (Rv. 428439 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - COMPIUTE DAL PROPRIETARIO DI DETTO FONDO - DISCIPLINA EX ART. 1069 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - COMPIUTE DAL PROPRIETARIO DI DETTO FONDO - DISCIPLINA EX ART. 1069 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 1069 cod. civ., per il quale il proprietario del fondo dominante deve eseguire a proprie cure e spese le opere necessarie per conservare la servitù, non è applicabile al caso in cui la situazione dei luoghi sia stata alterata da manomissioni o innovazioni compiute dal proprietario del fondo servente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)