Sez. 2, Sentenza n. 15534 del 11/06/2008 (Rv. 603749 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Documento tardivamente rinvenuto - Motivo di revocazione - Causa di forza maggiore - Conoscenza dell'esistenza e del contenuto del documento - Non configurabilità - Inammissibilità del motivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI
Non sono deducibili nel giudizio di revocazione ex art 395 n 3 cod. proc. civ. le circostanze che, pur se emergenti da un documento che si assume non prodotto in giudizio per causa di forza maggiore, si sarebbero potute dedurre o eccepire in sede ordinaria ed altrimenti dimostrare in quella sede, concretandosi il concetto di forza maggiore di cui alla norma citata in una ignoranza assoluta dell'esistenza o del contenuto del documento non attribuibile a colpa dell'interessato. (Fattispecie relativa a un documento tardivamente rinvenuto, la cui esistenza e il cui contenuto erano pacificamente noti al ricorrente, avendolo lo stesso sottoscritto e concorso alla sua redazione, e ben sapendo la predetta parte che il documento in parola era in possesso del fratello e del suo commercialista).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)