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Sez. 5, Sentenza n. 8615 del 15/04/2011 (Rv. 617588 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Revocazione prevista dal n. 3 del comma 1 dell'art. 395 cod. proc. civ. - Presupposti - Fatto dell'avversario - Significato - Ritrovamento di un'autorizzazione sanitaria - Non esibita per irritualità della notifica dell'avviso di accertamento - Revocazione - Esperibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617588-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE

In tema di contenzioso tributario, la revocazione, prevista dall'art. 395, primo comma n. 3, cod. proc. civ. ed ammessa nel processo tributario in virtù dell'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone il ritrovamento di uno o più documenti decisivi, non prodotti nel giudizio ordinario per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, elemento quest'ultimo che sussiste quando si dimostri che la controparte ha tenuto, nel corso del giudizio di merito, un comportamento ostativo, condizione da escludersi quando una società contribuente rappresenti di avere rinvenuto un'autorizzazione sanitaria, rilasciata per adibire un immobile a ristorante, che avrebbe dimostrato il momento in cui era stata avviata un'attività di ristorazione, deducendo che quell'atto non era stato esibito nel giudizio per fatto dell'avversario, in quanto la notifica dell'avviso di accertamento era stata irritualmente fatta a persona ad essa totalmente estranea che aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento dichiarandosi legale rappresentante, non ricorrendo né l'elemento del ritrovamento dell'atto in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di merito, in quanto esso poteva essere facilmente reperito richiedendolo in copia all'ASL competente, né il comportamento ostativo dell'avversario, in quanto il vizio della notifica attiene ad un'attività esterna al processo, e non può, quindi, ritenersi verificato durante il giudizio, ed andava rilevato nel giudizio di merito, pena la sua definitiva sanatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)