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Sez. 1, Sentenza n. 8177 del 26/07/1995 (Rv. 493436 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Potere del giudice dell'opposizione di modificare l'entità della sanzione - Sussistenza - Competenza dell'autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento sanzionatorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493436-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La previsione normativa dell'illecito amministrativo consistente nella inosservanza delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione all'attività di cava (nella specie, per scavo superiore al limite di profondità indicato nel provvedimento) è rimasta sostanzialmente identica nel passaggio dalla Legge Regione Veneto n. 50 del 1981 alla successiva legge regionale n. 44 del 1982, mutando unicamente l'entità della sanzione e l'autorità competente all'applicazione della stessa (essendo state sostituite alle mansioni fisse applicate dai Comuni, in base alla prima delle indicate leggi, quelle proporzionali inflitte dal Presidente della Provincia, secondo la legge regionale n. 44 del 1982). Pertanto, qualora, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, il Pretore accerti che la violazione si sia verificata sotto la vigenza della legge n. 50 del 1981, anziché sotto quella della legge n. 44 del 1982, può legittimamente sostituire la sanzione applicata al trasgressore dal Presidente della Provincia con quella conforme alla previgente legge, in quanto il potere del giudice dell'opposizione di modificare l'entità della sanzione è indipendente dalla competenza dell'autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento sanzionatorio - poiché la determinazione operata dal giudice si sostituisce a quella dell'organo amministrativo - e la questione della competenza di detta autorità (nell'ipotesi, non sollevata dall'opponente nel giudizio di opposizione) non può essere rilevata d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 20/08/1981 num. 50, Legge Reg. Veneto 07/09/1982 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)